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SICUREZZA SUL LAVORO

Il Centro Caf Tuscolano ha stipulato una convenzione con lo studio della D.ssa Caterina Palazzo al fine di fornire consulenza ed assistenza in materia di sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che la sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/2008 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.


La medicina del lavoro consente di attivare un sistema di prevenzione, diagnosi e cura di tutte quelle malattie causate dalla normale attività lavorativa dell’individuo.
Si tratta di un’attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali; si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.


La sorveglianza sanitaria, quando necessaria, è effettuata dal Medico Competente (medico chirurgo specialista) che collabora col datore di lavoro, da cui è nominato, e con il servizio di prevenzione e protezione. Essa comprende:


  • visita preventiva, che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro; deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione
  • visite periodiche, mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni; cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione
  • visita straordinaria, eventualmente richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro: spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no
  • visita alla cessazione del rapporto di lavoro, prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto)
  • visita al rientro al lavoro, dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni.


La visita, si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.


Il ruolo del medico competente assume un’elevata importanza poiché dovrà interpretare e, soprattutto, identificare i sintomi causati dall’esposizione del lavoratore a determinate condizioni, come, ad esempio, agenti chimici, fisici, biologici oppure fattori di rischio psicosociali.


Il medico competente deve istituirne una cartella sanitaria per ciascun lavoratore, contenente i dati sanitari, soggetti a segreto professionale, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).


Il lavoratore ha diritto, in qualunque momento, a ricevere copia della sua cartella se ne fa richiesta.

Ne riceverà comunque una copia alla cessazione del rapporto di lavoro. Il D.LGS 81/08 nell’allegato 3 A ha previsto i contenuti minimi che il medico competente, nel corso della sorveglianza sanitaria, debba raccogliere e registrare nella cartella sanitaria e di rischio, tra questi fondamentali sono i rischi cui il lavoratore è esposto con i relativi livelli di esposizione quando presenti.


Ciò premesso, si comunica che questo studio mette a disposizione dei propri clienti una serie di servizi mediante una struttura convenzionata (medico competente e tecnici per la prevenzione e sicurezza nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) indispensabili agli obblighi che le imprese hanno nei confronti della tutela della salute dei lavoratori come previsto dal Testo Unico sulla Salute, seguendo i clienti stessi nelle fasi di:

Valutazione dei rischi in azienda, ovvero l’analisi delle fonti di pericolo all’interno dell’azienda, la prevenzione delle patologie dovute allo stress lavoro correlato , valutazione del rischio biologico, chimico ed Ergonomico che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori.


Tali elementi dovranno essere riportati nel D.V.R. – Documento di Valutazione dei Rischi che certifica e documenta ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio; Sorveglianza sanitaria, ovvero l’analisi e le precauzioni da adottare nei confronti dei lavoratori, a partire dalla nomina del medico competente sino alle visite in azienda, i test antidroga e test alcolimetrici (ove previsti) e l’analisi delle problematiche relative all’esposizione ai rischi.


La sorveglianza sanitaria si attua mediante le visite mediche sopra indicate; Consulenza, ovvero il supporto ai clienti anche nelle principali fasi di omologazione alla normativa per la sicurezza sul lavoro ex Decreto Legislativo nr. 81/08, in termini di consulenza e formazione.


Per informazioni: D.ssa Caterina Palazzo con studio in Roma, Via dei Castani nr. 15/C – Tel. 3337500810 mail: caterinapalazzo01@gmail.com


Per info e appuntamenti

Viale Tito Labieno, n.7
00174 Roma

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